ECONOMIA: COMPENSI
La decisione della Corte di appello. I giudici di appello sono stati espliciti nell’enunciare che il comma 14 dell’art. 1129 c.c. non lascia spazio a ulteriori interpretazioni oltre a quella del dato letterale del precetto normativo. Viene, quindi, richiesto all’amministratore, all’atto dell’accettazione della sua nomina o conferma, di specificare in modo analitico l’importo del suo compenso per l’attività che andrà a svolgere, sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria. Ciò al fine di garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato. Come la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di evidenziare (si veda più avanti), la specificazione del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto di amministrazione e non tollera equipollenti, quali l’approvazione del bilancio. Quest’ultimo, ove riporti l’indicazione dell’ammontare dell’emolumento, può quindi valere come prova documentale soltanto per le gestioni precedenti al 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della legge di riforma del condominio. Pare importante sottolineare che nel caso di specie l’amministratore, non essendo contestato lo svolgimento della propria attività, aveva comunque chiesto in via subordinata la liquidazione equitativa del proprio compenso, ove si ritenesse di non poter fare applicazione della misura indicata nei predetti consuntivi. I giudici, al contrario, hanno ritenuto che in casi del genere nulla sia dovuto all’amministratore, a causa della dichiarazione di nullità del mandato e dell’inesigibilità del compenso prevista dal comma 8 del medesimo articolo, norma inderogabile ex art. 1138 c.c., che non consente di corrispondere all’amministratore in prorogatio ulteriori compensi. La posizione adottata sul punto dalla Corte di appello appare molto rigorosa e suscita invero qualche perplessità.
