Fedez ha perso la causa contro il codacons
Il Tribunale di Roma ha respinto le richieste del rapper stabilendo così l’archiviazione della querela
Il gip di Roma ha archiviato la querela che Fedez aveva presentato contro il Codacons nel 2021 in cui era ipotizzato il reato di diffamazione per le accuse di “pubblicità occulta” e “omofobia”. Le accuse sono cadute per “insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo” e a renderlo noto è stato proprio il Codacons.
Il tutto si riferisce al 2021 quando il Codacons “denunciò un presunto caso di pubblicità occulta da parte del rapper in favore di un noto marchio sportivo durante il concertone del primo maggio a Roma, e rese noti alcuni testi omofobi del rapper in concomitanza con la campagna di Fedez sul ddl Zan, denuncia che lo spinse a querelare il Codacons per diffamazione”.
L’associazione dei consumatori nel comunicato cita alcune parti del provvedimento del giudice: “Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia (Fedez ndr) un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente – afferma il gip – connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia. Non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità ‘palese’ e non ‘occulta’, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia”.
In merito alla posizione sull’omofobia, ritiene il gip “che l’espressione utilizzata” in un brano e “contestata dall’indagato non possa essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla ‘pubblicità’, occulta o palese, sulla quale l’opinione pubblica e l’indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l’attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante e incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa”.
