Tar, ok a elenco tour operator Colosseo per acquisto biglietti

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A rivolgersi al Tar sono stati dieci operatori turistici

Con una nuova sentenza il Tar del Lazio ha confermato la legittimità dell’avviso pubblico con il quale il Parco Archeologico del Colosseo ha sollecitato gli operatori turistici a manifestare il proprio interesse all’inserimento in un apposito elenco di soggetti accreditati per l’acquisto dei biglietti di accesso su una piattaforma specifica distinta da quella destinata alla generalità degli utenti.

A rivolgersi al Tar sono stati dieci operatori turistici con un complesso di censure con le quali sostenevano: l’illegittimità degli atti contestati perché adottati in mancanza di una norma attributiva del potere e privi di motivazione; la genericità e inadeguatezza dei requisiti previsti dall’Avviso, non in grado di consentire una valutazione obiettiva degli operatori da selezionare; la mancata considerazione del diverso livello qualitativo dei prodotti e servizi offerti quanto ai criteri di assegnazione dei biglietti; l’abuso di posizione dominante del Parco Archeologico nella disciplina delle modalità di vendita e distribuzione dei titoli di accesso al Colosseo.

Rispondendo alla censura di carenza di potere, il Tar, premettendo che il Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura include il Parco tra gli uffici ministeriali dotati di autonomia speciale, ha ritenuto che l’Avviso pubblico e il Regolamento contestati sono stati adottati “nell’esercizio del potere di disciplinare la fruizione del bene culturale e, in particolare, di stabilire le categorie dei biglietti e le modalità di emissione e distribuzione degli stessi… in modo da assicurare il più ampio godimento del sito da parte della collettività in termini compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’integrità dello stesso”.

Quanto poi alle censure sui contenuti dell’Avviso, i giudici hanno fatto riferimento al “costante orientamento della giurisprudenza amministrativa” secondo il quale “la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara”.

Focalizzando inoltre la questione dei criteri di assegnazione dei biglietti, il Tar ha ritenuto che la scelta del criterio adottato “oltre ad apparire del tutto ragionevole in quanto ispirata a condivisibili principi di equità, trasparenza e semplificazione, non presenta alcun profilo di contraddittorietà”.

Ritenuta “non condivisibile” infine il motivo di censura sul tema del presunto abuso di posizione dominante del Parco archeologico. (ANSA)

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