ECONOMIA: FISCO, LA COMMISSIONE UE

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La Commissione europea ha proposto una direttiva che garantisce un’aliquota fiscale minima effettiva del 15% per le attività globali dei grandi gruppi multinazionali. “La proposta mantiene l’impegno dell’Ue di agire con estrema rapidità ed essere tra i primi ad attuare il recente storico accordo di riforma fiscale globale, che mira a conferire equità, trasparenza e stabilità al quadro internazionale dell’imposta sulle società”, spiega la Commissione in una nota.La proposta odierna segue strettamente l’accordo internazionale e stabilisce come i principi dell’aliquota fiscale effettiva del 15% – concordata da 137 Paesi – saranno applicati nella pratica all’interno dell’Ue. Comprende una serie di regole comuni su come calcolare questa aliquota fiscale effettiva, in modo che sia applicata in modo corretto e coerente in tutta l’Unione.

Le norme proposte si applicheranno a qualsiasi grande gruppo, sia nazionale che internazionale, con una società madre o una controllata situata in uno Stato membro dell’Ue che abbia un fatturato superiore a 750 milioni di euro. Se l’aliquota minima effettiva non è imposta dal Paese in cui ha sede una società a bassa tassazione, è previsto che lo Stato membro della società madre applichi un’imposta “integrativa”.

La proposta garantisce inoltre un’imposizione effettiva nelle situazioni in cui la società madre sia situata al di fuori dell’Ue in un Paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

In linea con l’accordo globale, la proposta prevede anche alcune eccezioni. Per ridurre l’impatto sui gruppi che svolgono vere attività economiche, le aziende potranno escludere un importo di reddito pari al 5% del valore delle immobilizzazioni materiali e al 5% delle retribuzioni. Le regole prevedono anche l’esclusione di importi minimi di profitto, per ridurre l’onere di conformità in situazioni a basso rischio. Ciò significa che quando l’utile medio e i ricavi di un gruppo multinazionale in una giurisdizione sono inferiori a determinate soglie minime, tale reddito non viene preso in considerazione nel calcolo della tassazione.

“La nostra proposta di direttiva che attua il secondo pilastro dell’accordo internazionale garantirà un’aliquota minima effettiva del 15% per i grandi gruppi con un fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro che hanno la loro società madre o una filiale nell’Ue. La direttiva fornirà certezza giuridica e assicurerà che le norme del secondo pilastro siano attuate in modo compatibile con il diritto dell’Ue”, ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, presentando le proposte sulla tassazione globale delle società e delle entità di comodo. “Inoltre, muovendoci rapidamente con questa proposta, stiamo facilitando una prima discussione tra i ministri delle finanze a gennaio, al fine di raggiungere un rapido accordo durante la Presidenza francese. Ciò è necessario per rispettare la scadenza del 2023 concordata a livello globale per l’entrata in vigore delle regole”, ha aggiunto l’ex premier.

“La seconda proposta che abbiamo adottato oggi ci consentirà di intensificare la lotta all’elusione e all’evasione fiscale stringendo le viti alle società fittizie utilizzate come veicoli per l’elusione o l’evasione fiscale. Le nuove regole stabiliranno standard di trasparenza sull’uso di entità di comodo, in modo che il loro abuso possa essere rilevato più facilmente dalle autorità fiscali”, ha spiegato quindi Gentiloni. “La nostra proposta – ha aggiunto – aiuterà le autorità fiscali nazionali a individuare entità che esistono solo sulla carta utilizzando tre indicatori oggettivi: la maggior parte del reddito dell’azienda è passiva? La maggior parte delle sue transazioni è transfrontaliera? La sua gestione e amministrazione sono esternalizzate? In caso di risposta affermativa a tutte queste domande, la società sarà soggetta a nuovi obblighi di dichiarazione dei redditi relativi alla sostanza economica. Non potrà accedere agli sgravi fiscali e le agevolazioni fiscali saranno limitate. Forse la cosa più importante è che le autorità fiscali di uno Stato membro potranno presentare una richiesta a quelle di un altro Stato membro per condurre una verifica fiscale su qualsiasi entità che vi rendiconta e dia indicazioni di essere una società fittizia”.

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